ISEE
Cos'è?
L’ISEE è la pietra angolare di un sistema fiscale che mette al centro la famiglia. Questo indicatore lo incontriamo tutti i giorni e serve per valutare e confrontare la situazione economica del nucleo famigliare e di quanto questo sia coerente rispetto alla necessità di richiedere una specifica prestazione sociale o socio assistenziale a condizioni agevolate.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un indicatore che valuta la situazione economica del nucleo familiare al fine di regolare l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie erogate da Enti o Istituzioni pubbliche. Il documento da compilare è la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che è il modulo con il quale il cittadino dichiara gli elementi utili per il calcolo dell’ISEE.
Le informazioni contenute nella DSU sono in parte auto dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS). Per le parti auto dichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. Quindi la DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. L’ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.
Prestazioni sociali agevolate
Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all'ISEE, ci sono:
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Reddito e Pensione di cittadinanza
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Bonus energia (riduzione delle bollette di luce, gas, acqua)
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Riduzione canone del telefono
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Conto corrente a zero spese
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Saldo e stralcio cartelle riscossione Agenzia delle Entrate
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Esenzione ticket sanitario
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Assegno di maternità e assegno nucleo familiare numeroso erogati dai Comuni, bonus bebè, bonus asilo nido
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Esenzione o riduzione tasse scolastiche e universitarie (bonus libri, trasporto, mensa, abitazione, centri estivi)
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Iscrizione asilo nido
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Riduzioni trasporto pubblico
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Accesso a strutture socio-residenziali
La DSU modulare e gli ISEE
Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive. In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:
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Accesso a strutture socio-residenziali
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Presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
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Richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
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Presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
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Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.
In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa. In alcune situazioni (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo. La DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli. Quindi non vi è un unico ISEE ma oltre ad un ISEE “standard” o “ordinario” vi sono i seguenti ISEE specifici:
ISEE Università
Per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Le università suddividono gli studenti in fasce, a ognuna delle quali corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio. Se non si presenta l'attestazione Isee, l'università applicherà l'aliquota massima, quindi chi non deve richiedere agevolazioni non è tenuto a presentare nulla.
Rispetto alla definizione del nucleo familiare, ai fini dell’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è considerato autonomo si verificano due condizioni e cioè se:
- lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro
- lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione; al momento in cui si scrive la soglia è fissata in 9.000 euro.
Se si verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e non è necessario inserire ulteriori dati. Nel caso in cui nessuna delle suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una, lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di origine.
ISEE Sociosanitario
Per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni).
ISEE Sociosanitario-Residenze
Tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette). Si ricorda che in tal caso l’ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario nazionale. Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente, in particolare, di differenziare la condizione economica dell’anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Inoltre, la retta pagata per il ricovero è detraibile per l’ISEE ordinario degli altri componenti il nucleo familiare (o del medesimo beneficiario per la richiesta di altre prestazioni). Infine, in sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).
ISEE Minorenni
Con genitori non coniugati tra loro e non conviventi per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.
Inoltre, è possibile calcolare:
L’ ISEE Corrente che consiste in un ISEE aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o due mesi - da rapportare all’intero anno - in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa) quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del posto di lavoro.
Il Modello Isee corrente ha validità di 6 mesi, salvo ulteriori variazioni: se in presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.
Per elaborare l'Isee Corrente servono questi documenti:
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l'ISEE ordinario
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certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)
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indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla presentazione dell’isee corrente (buste paga, certificazione lavoro autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari ecc)
L’ISEEU PARIFICATO per studenti stranieri
Gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero possono ottenere la graduazione della 2^ rata e della tassa regionale attraverso un modello analogo: ISEEU PARIFICATO. Tale modello è frutto di una convenzione fra i CAF e alcune Università italiane ed è adottato in tutti quei casi per cui non è possibile effettuare il calcolo per ISEE UNIVERSITARIO, nello specifico:
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studente straniero non residente in Italia
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studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero
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studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE
Quindi è opportuno verificare che la propria università rientri fra quelle che hanno firmato la convenzione di cui sopra. Se così fosse, per ottenere il calcolo dell’ ISEEU PARIFICATO è necessario, oltre alla documentazione relativa a eventuale reddito e patrimonio prodotto in Italia, esibire la documentazione che, per ogni componente del proprio nucleo familiare, attesti:
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dati anagrafici
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redditi (di due anni prima) prodotti all’estero
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patrimonio (di due anni prima) posseduto all’estero
Tale documentazione deve essere:
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rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti;
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tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Una volta in possesso dell’ISEEU PARIFICATO, va conservato il documento che ne attesta la presentazione, mentre il Caf provvederà a trasmetterlo direttamente all’Università convenzionata.
Si ricorda che per tutti gli altri studenti universitari che non rientrano nelle condizioni precedenti, sarà sufficiente elaborare l’ISEE Università.
Dove e quando fare l’Isee
I cittadini interessati alle prestazioni sociali agevolate legate al reddito possono recarsi agli sportelli del Caf MCL per compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU).
Ricordiamo che il servizio di assistenza per l'ISEE è completamente gratuito alla prima presentazione*.
La dichiarazione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno, ma hanno tutti validità fino al 31 dicembre (anche un Isee elaborato nel mese di dicembre scade a fine anno).
*A seguito della modifica della Convenzione tra l’INPS ed i CAF per l'attività relativa alla CERTIFICAZIONE ISEE (determina n. 44 del 14 settembre 2023) si comunica che Il “Decreto Lavoro”, n. 48/2023, convertito in Legge n.85/2023, ha introdotto delle modifiche nell’assistenza fornita ai cittadini per la compilazione della DSU/ISEE successive alla prima, presentate nello stesso anno per lo stesso nucleo familiare.
Dal 1° Ottobre 2023 i CAF potranno richiedere al contribuente il pagamento (FINO AD UN MASSIMO DI 25€) per tutte le DSU/ISEE successive alla prima, presentate nello stesso anno e per lo stesso nucleo familiare.
RIMANGONO GRATUITE PER LE FAMIGLIE:
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- la prima DSU/ISEE presentata;
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- quelle successive alla prima esclusivamente nel caso di variazione dei componenti il nucleo familiare.
Documenti necessari per la presentazione della DSU
DICHIARANTE
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Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante
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Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente del coniuge non residente e del figlio a carico non residente
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Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)
REDDITI: Per le DSU presentate nell'anno in corso, il reddito di riferimento è quello di due anni prima
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Modello 730 e/o Modello Redditi e (per i dipendenti/pensionati) Modelli CUD dell'anno precedente alla richiesta dell'ISEE;
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Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) etc...
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IRAP per imprenditori agricoli;
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Per i residenti in Trentino è obbligatorio dichiarare tutte le indennità Provinciali percepite (Assegno Regionale, Redditi di Garanzia, Assegno per le famiglie numerose).
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12/202X (due anni prima dell'anno di presentazione)
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Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare) anche detenuto all'estero;
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Tipologia ( esempio: conto, conto deposito, deposito vincolato ecc) e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice fiscale dell'istituto bancario o società di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali;
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Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali ( estratti conto trimestrali e/o mensili)
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Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti;
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Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE dell'immobili detenuti all'estero;
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Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni sociosanitarie residenziali)
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Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà.
IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITÀ
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Certificazione della disabilità (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l'assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU).
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU
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Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.
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Quando entrerà in vigore la DSU PRECOMPILATA, occorrerà predisporre la delega per il dichiarante e per ogni componente il nucleo familiare.
Rivolgiti al CAF MCL per le esigenze in materia fiscale e per tutte le agevolazioni fiscali.